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RIGASSIFICATORE: QUALCHE APPUNTO PER EVITARE INSIDIE ED OSTACOLI
04/01/2007 - 15:57:00 - a cura di R. Cav.
Dopo cinque grandi manifestazioni popolari e numerose iniziative di protesta nonché dopo le perentorie prese di posizione delle Amministrazioni locali e della Regione Puglia, la nostra comunità ottiene un significativo successo nella lotta contro il rigassificatore con la decisione dei Ministri per lo Sviluppo Economico Bersani e dell’Ambiente Pecoraro Scanio che il 27 dicembre scorso si sono pronunciati per «la riapertura della Conferenza dei Servizi per valutare in modo pieno ed esaustivo tutti i profili ambientali» connessi alla realizzazione dell’impianto. Si tratta di una precisa decisione politico-istituzionale che la competente burocrazia ministeriale è ora chiamata a tradurre in una deliberazione amministrativa, adeguatamente motivata, rivolta ad aprire la procedura con la riconvocazione della Conferenza dei Servizi per procedere quindi alla Valutazione d’Impatto Ambientale. E lo deve fare tenendo presente il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, in caso di atti invalidi per vizi di legittimità o di merito, «l’Amministrazione può sempre rimuoverli nell’esercizio di una potestà di autotutela che è direttamente fondata sul principio costituzionale di buon andamento che la impegna ad adottare gli atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati ove reso opportuno da circostanze sopravvenute o per un diverso apprezzamento della preesistente situazione, con l’obbligo, ovviamente, di dare esplicita e puntuale contezza del potere esercitato». Non può sfuggire poi che la Pubblica Amministrazione può sempre procedere all’annullamento o alla revoca di un atto quando vi si ravvisino vizi che ne avrebbero impedito o sconsigliato l’adozione, a nulla rilevando che tale omessa valutazione sia dipesa o meno da colpa imputabile alla stessa Amministrazione. Così come è stato precisato che l’avvio del procedimento di riesame di un atto dell’Amministrazione deve sempre prevedere l’adozione del provvedimento finale perché destinato all’instaurazione di un effettivo contraddittorio che possa condurre ad un contenuto diverso o concordato della determinazione finale od anche alla non assunzione di alcuna determinazione. Ne discende che l’eventuale atto di annullamento o di revoca deve essere sempre adottato con le medesime formalità procedimentali osservate per l’adozione del provvedimento da rimuovere. E ciò perché la funzione amministrativa deve in questo caso essere di contenuto identico, seppur di segno opposto a quella esplicata in precedenza, e quindi deve articolarsi secondo gli stessi moduli già adottati. Alla notizia della decisone del Governo di riaprire la Conferenza dei Servizi il Direttore Generale della Brindisi-LNG ha detto che la sua società attende la comunicazione ufficiale di tale decisione per poi regolare i propri comportamenti. La società inglese deve essere quindi messa di fronte alla scelta o di pervenire ad una “rinuncia” dell’originario progetto eventualmente “concordata” anche a fronte di ragionevoli contropartite ovvero di dover prendere atto di un corretto procedimento di riapertura della Conferenza della Servizi che, dopo l’espletamento della VIA, può sfociare nel ritiro del provvedimento autorizzativo. E’ necessario allora che la riapertura della procedura in questione avvenga nella piena osservanza della legge, a partire dalla notificazione alla LNG della prescritta comunicazione di avvio del procedimento di revisione e ciò per evitare che il possibile atto di ritiro dell’autorizzazione in sede di autotutela sia esposto a censure per vizi procedurali. Una preoccupazione questa che può apparire eccessiva ma che è giustificata dalle omissioni e dalle tortuosità alle quali si è dovuto assistere durante le operazioni che si sono concluse con la contestata autorizzazione. Ciò che si paventa è insomma che la netta decisione governativa possa non essere trasfusa in procedure ed atti giuridicamente corretti e giudizialmente inattaccabili a tutto vantaggio degli interessi che puntano a lasciare le cose come stanno. La riapertura di un corretto procedimento amministrativo e l’espletamento di una VIA al riparo da qualsiasi tentativo di indebita interferenza sono le condizioni indispensabili per rendere a questo territorio l’attesa giustizia. C’è infine il problema della sospensione dei lavori in ordine al quale va detto che la società inglese avrebbe già dovuto avvertire il dovere di interrompere le attività in corso a fronte della nota decisione governativa. Purtroppo non lo ha fatto finora e per l’ipotesi che non intenda mutare atteggiamento, va ricordato che con la riapertura del procedimento il competente Ministero ha il potere di disporre la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 21 quater secondo comma della Legge n. 241/1990 il quale stabilisce che l’efficacia o l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo necessario dallo stesso organo che ha emanato l’atto. Abbiamo considerato la recente decisione del Governo un importante riconoscimento delle nostre ragioni senza abbandonarci a facili entusiasmi perché sappiamo quanto siano forti i poteri che hanno a cuore il rifiutato progetto. Ed anche perché siamo ben consapevoli di quali ostacoli ed insidie è ancora disseminata la strada che porta alla soluzione positiva e definitiva del problema. Sarà pure vero che “cane scottato teme l’acqua fredda” ma dall’esperienza degli inganni e dei torti che Brindisi in questi anni ha dovuto subire ci viene l’imperativo di “vigilare, vigilare, vigilare” per denunciare tutto ciò che può vanificare i risultati finora ottenuti.
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